sabato 28 aprile 2012

Continuità territoriale delle merci


Mentre la politica e l’editoria sarde cinguettano per Onorato e E.On, noi pensiamo ad aiutare le imprese: le norme proposte per la continuità territoriale delle merci.

28 APRILE 2012        tratto dal sito "sardegna e liberta'"
serviInutile negarlo: Onorato è potente (politicamente). Mette su una compagine tale da svegliare l’Unione europea e i giornali, anziché andare a fondo sul dominio delle rotte, attaccano la Regione. Adesso che ha smontato il primo pasticcio e ne ha fatto un altro
, all’interno del quale tra lui e il fondo d’investimento che sostiene la sua compagnia originaria, il pacchetto di controllo raggiunge il 70%, si accusa la Regione di non accettare (meno male) di entrare nella nuova Tirrenia: cosa avrebbe dovuto fare la Regione? Forse strisciare e accucciarsi per un posto in consiglio di amministrazione? Tutto il baccano fatto per le perdite Saremar… Ma si possono o non si possono pagare dei costi per rompere un oligopolio? Sì o no? Ma poi, da chi vengono le prediche! Qui qualsiasi Catone può alzarsi, prendere il microfono e lanciare accuse, anche chi ha dormito per anni, anche chi ha più punti di contatto con Belsito e Lusi che con i problemi della Sardegna. Invece, qui, sui disastrati organi di informazione sardi, chiunque tira uova, un po’ come fa Prato, l’Assessore smemorato, l’Assessore ‘Date la pubblicità a mia moglie’. Sulla Tirrenia c’è il lancio di uova libero, non contro chi da decenni ci ammazza, ma contro la Regione, in perfetto stile sardo-suicida.
C’è o non c’è una differenza tra un assessore come Solinas che combatte, rompe un monopolio, abbassa le tariffe, ottiene l’impeachment di una gara fatta in totale indifferenza verso la Regione, e i tanti declarantes irresponsabili? C’è, c’è sicuramente una differenza di credibilità.  Nessuno ricorda la gara irregolare di assegnazione; nessuno ricorda che il problema centrale è liberare le rotte da e per la Sardegna dal monopolio Tirrenia, anche se cambia nome. Nessuno ricorda neanche le norme. C’è un signore che sulla continuità territoriale ha anche fatto l’amarcord, citando un quadro normativo non più attuale, semplicemente perché è quello che ricordava lui.
Perché tutto questo? Perché Onorato fa pubblicità, perché Onorato ha tanti e importanti rapporti, perché Onorato ha tanti amici, tra i quali non ci siamo certamente noi.
Oggi sui giornali c’è poi un nuovo esempio degli effetti devastanti del servilismo suicida: E.On ha candidamente dichiarato che non intende realizzare il quinto gruppo, ossia il gruppo a carbone. Ciò significa che non farà investimenti oltre il fotovoltaico e non smantellerà il primo e il secondo gruppo. L’11 di questo mese E.On ha incontrato il ministro Passera ed evidentemente ha ricevuto dal ministro qualche assicurazione sul fatto che se anche avesse chiuso in Sardegna, se anche non avesse utilizzato la proroga sul quinto gruppo, non avrebbe perso il contenzioso che ha sull’idroelettrico a Terni. Io sono molto preoccupato per Porto Torres, perché ci sono tutti i presupposti perché divenga una seconda Portovesme. Ma sono solo. Ieri, come un mendicante, ho chiamato due persone che conoscono Passera per chiedere loro un intervento del ministro: niente da fare. Noi sardi siamo sempre capaci di portare le questioni ad un punto tale di tensione che poi non abbiamo altre carte da giocare che l’elemosina delle proroghe. I partiti? Bene, in Consiglio regionale c’è stato chi ha assicurato che E.On sarebbe rimasta in Sardegna. Con quali certezze? Con quelle di due ditte di appalto delle manutenzioni. Noi siamo ridotti a partiti tradizionali che costruiscono le linee politiche sulla base della lente deformata e subordinata delle ditte di manutenzione! Capite? Bene, questa notizia di E.On che fugge non è in prima pagina. Non solo: la distanza con cui Passera segue questa vicenda non è neanche una notizia.  Dove sono i parlamentari sardi? Perché tacciono? Risposta culturale: perché solo chi ha un solido perimetro indipendentista riesce a vedere la gravità di queste cose.
Noi nel frattempo facciamo politiche attive per le aziende. Nelle settimane è stata distribuita  alle organizzazioni sindacali delel imprese, l’ipotesi di articolazione della continuità territoriale delle merci. Eccola:
SCHEMA ATTUATIVO DELLA CONTINUITA’ TERRITORIALE MERCI
Art. 1.
Ambito d’applicazione
1. Le presenti norme disciplinano le modalita’ di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 24
dell’articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, recante “disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione ( legge finanziaria 2011 ), in relazione agli interventi correlati
alle finalita’ di cui al medesimo comma 24.
2. Gli interventi agevolativi previsti dall’articolo 1, comma 24, della legge hanno durata triennale a fare data
dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.
Art. 2.
Ripartizione percentuale dei fondi
1. Lo stanziamento di 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014 a valere sull’articolo
1, comma 24 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1,, e’ ripartito secondo le seguenti percentuali per le
sottoindicate finalita’:
a) 75 per cento per interventi per la promozione dell’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di
vista ambientale ( continuità territoriale merci ) e del potenziamento dell’intermodalita’, con particolare
riferimento all’utilizzazione della modalita’ marittima in luogo di quella stradale, nonche’ per lo sviluppo del
cabotaggio marittimo;
b) 25 per cento per interventi nel settore dell’autotrasporto per l’equiparazione economica e sociale degli
abitanti delle isole minori.
Art. 3.
Contributi
1. Per il conseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, alle imprese di autotrasporto, costituite
anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o societa’ tra operatori del trasporto che
imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili,
accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere delle tratte marittime individuate con decreto
dell’Assessore Regionale dei Trasporti con i criteri previsti al comma 4, e’ concesso un contributo diretto alla
compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime
individuate.
2. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto assessoriale di cui al comma 1 fissa l’importo massimo del
contributo per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in ognuna delle medesime
tratte, tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.
3. L’individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto via
mare e da quello stradale, in base ai quali e’ determinata l’entita’ della compensazione per i costi esterni non
pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base di un apposito studio conforme alla vigente disciplina
comunitaria in materia. L’importo del contributo non puo’ superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle
tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.
4. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con decreto dell’Assessore Regionale dei Trasporti
sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita’ della tratta marittima a favorire il trasferimento di consistenti quote di traffico dalla modalita’
stradale a quella marittima;
b) idoneita’ della tratta marittima a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria regionale e/o nazionale;
c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a seguito della percorrenza della tratta
marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.
5. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano costanti in rapporto all’andamento
del tasso di inflazione.
Art. 4.
Interventi nel settore dell’autotrasporto per l’equiparazione
economica e sociale degli abitanti delle isole minori
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse
riservato da tale disposizione, l’Assessore dei Trasporti disciplina con proprio decreto le modalità di
attuazione della misura.
Art. 5.
Procedure di richiesta e di erogazione dei benefici
1. Per accedere ai benefici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare entro
l’ultimo giorno di ciascun trimestre dell’anno solare un’istanza all’Assessorato Regionale dei Trasporti.
2. L’istanza deve essere redatta utilizzando specifici moduli approvati con decreto dell’Assessore Regionale
dei Trasporti. Tali moduli devono prevedere tra l’altro l’indicazione:
a) della ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
b) della sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
c) del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
d) dell’indirizzo del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel trimestre precedente a quello per il quale si
chiede il contributo, il totale dei viaggi effettuati;
3. Alle istanze dovranno essere allegate le fatture regolarmente quietanzate da un vettore marittimo
operante su una delle linee individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e riferite al trimestre per il quale si
richiede il contributo.
Art. 6.
Valutazione delle istanze e procedure per l’erogazione dei contributi
1. Con decreto dell’Assessore Regionale dei Trasporti e’ istituita una Commissione che provvede a valutare
le istanze presentate ai sensi dell’articolo 5, nonche’ quelle presentate ai sensi del successivo comma 5.
2. L’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3 e’ effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra
i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte
individuate. Tale valore costituisce l’ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.
3. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per
l’anno di competenza, la misura dei contributi e’ definita con apposito provvedimento assessoriale.
4. Per i finanziamenti di cui all’articolo 4, la Commissione valuta le istanze, con le modalita’ che sono stabilite
nel decreto dell’Assessore Regionale dei Trasporti.
5. La valutazione delle istanze è effettuata entro 45 giorni dal termine di presentazione. La liquidazione dei
contributi relativi alle istanze giudicate ammissibili è effettuata entro i successivi 30 giorni mediante accredito
sul conto corrente indicato dal richiedente.

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